Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30647 del 27/11/2018 (Rv. 651631 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione alle sanzioni comminate per non avere reso la dichiarazione ex art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Competenza - Foro erariale - Esclusione - Luogo di commissione della violazione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative comminate per avere omesso di redigere la dichiarazione di importazione di denaro al seguito nel territorio nazionale, non si applica la regola del "foro erariale" prevista dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, bensì l'art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 195 del 2008, con la conseguenza che sussiste la competenza del giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)