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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4426 del 23/02/2018 (Rv. 647983 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Appello - Foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647983-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del "foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1633 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)