Sez. 6, Sentenza n. 7685 del 18/04/2000 Ud. (dep. 03/07/2000) Rv. 217553 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE | Arresti domiciliari - Allontanamento dal luogo degli arresti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e prima della notificazione dell'ordine di carcerazione - Configurabilità del reato - Fondamento.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poichè in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi ritenere l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime allo stato di libertà, per le rilevanti restrizioni che comporta; né, il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)