Sez. 1, Sentenza n. 3825 del 13/11/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218249 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna - Espulso a sua richiesta dal territorio dello Stato e successivamente retroattivi - Sospensione automatica dell'esecuzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
La deroga al principio della sospensione automatica dell'esecuzione, prevista dall'art. 656 comma 9 cod. proc. civ. per chi, al momento in cui diviene definitiva la condanna, si trovi in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da espiare, opera anche nei confronti di chi, detenuto in custodia cautelare per tale fatto al momento in cui è divenuta esecutiva la condanna e successivamente scarcerato per avere ottenuto l'espulsione volontaria dal territorio della Stato, sia rientrato illegalmente in Italia, giacché, in tale ipotesi, lo stato di libertà del condannato è da considerarsi illecito, in quanto effetto di un provvedimento comportante il divieto di permanenza (o di rientro) nel territorio dello Stato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)