Sez. 1, Sentenza n. 20746 del 14/10/2015 (Rv. 637307 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 - Tardivo deposito del ricorso - Inammissibilità dell'opposizione - Tardivo deposito dei documenti - Inammissibilità della sola produzione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il ricorrente si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda. Tuttavia, mentre il deposito del ricorso condiziona l'ammissibilità dell'opposizione, il tempestivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti rileva unicamente al fine della ritualità della relativa produzione, sicché ove sia tardivo l'inammissibilità non investe l'intera opposizione ma solo i documenti prodotti insieme ad esso, salvo che l'opponente non chieda di essere rimesso in termini fornendo la prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse la causa non imputabile la prassi della cancelleria di limitarsi alla ricezione del solo ricorso e non anche dei documenti allegati, atteso che, in assenza di un formale rifiuto di ricezione, il mancato deposito doveva pur sempre ascriversi alla parte).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)