Sez. 1 - , Sentenza n. 31474 del 05/12/2018 (Rv. 651929 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Invio di messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato al pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)