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Sez. 5, Sentenza n. 23592 del 20/12/2012 (Rv. 625176 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società cooperativa edilizia - Calcolo dell'importo da versare all'erario - Recesso od esclusione del socio - Riduzione della base imponibile di un importo pari alle somme versate dal socio sino alla data del 31 dicembre 1989 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625176-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Alla cooperativa edilizia non è consentito, nel calcolo dell'IVA da versare all'erario, ridurre la base imponibile di un importo pari alle somme versate dal socio sino alla data del 31 dicembre 1989 (ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del d.l. 27 aprile 1990 n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165), quando il rapporto sociale con quel socio si sia sciolto per recesso od esclusione, in quanto in tale ipotesi gli importi versati alla cooperativa al fine di ottenere l'assegnazione dell'alloggio devono essere restituiti al socio escluso o receduto, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ. (ora, art. 2535 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2528, Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2534, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 114, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 117, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 4, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)