Sez. 1, Sentenza n. 11311 del 16/05/2007 (Rv. 596432 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - MORTE DEL SOCIO | Continuazione con gli eredi del rapporto sociale - Previsione dell'atto costitutivo subordinante tale continuazione al discrezionale e insindacabile giudizio degli organi sociali - Legittimità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - MORTE DEL SOCIO
L'art. 2528 cod. civ. - nel testo anteriore alla riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - prevede come regola ordinaria, nelle società cooperative, l'intrasmissibilità "mortis causa" della posizione del socio e lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio defunto, essendone consentita la continuazione con gli eredi solo se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, il quale pertanto, costituendo la fonte esclusiva della possibilità per l'erede di succedere nel rapporto sociale, può legittimamente prevedere che quella continuazione sia rimessa al discrezionale e insindacabile giudizio degli organi sociali, ancorché l'erede possieda i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione alla società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2528
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)