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Sez. 6, Sentenza n. 15892 del 08/01/2014 Ud. (dep. 09/04/2014) Rv. 261530 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Applicazione di una misura di sicurezza personale non disposta in primo grado - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261530-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)