Sez. 1, Sentenza n. 20004 del 30/04/2009 Ud. (dep. 12/05/2009) Rv. 243779 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) | Mancata impugnazione del P.M. - Assegnazione ad una casa di cura e di custodia - Violazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA)
Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, non oggetto della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)