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Sez. 1, Sentenza n. 3180 del 29/09/1976 (Rv. 381960 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA - OBBLIGO DEL DELEGANTE - LIMITI - COLPA DEL DELEGATO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381960-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA - OBBLIGO DEL DELEGANTE - LIMITI - COLPA DEL DELEGATO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Pur sussistendo il principio secondo cui, in tema di esecuzione di opere pubbliche, l'Obbligo del delegante di rimborsare le spese occorse per l'esecuzione della delega non si estende a quelle che abbiano causa in un fatto illecito del delegato, non e sindacabile in Sede di legittimita, purche immune da vizi logici e giuridici, l'apprezzamento del giudice del merito che, sulla base della interpretazione degli Atti che regolano i rapporti interni tra delegante e delegato esclude potersi ascrivere a colpa di questo ultimo il fatto che ha determinato l'Obbligo di risarcire il danno al terzo danneggiato. (nella specie, i giudici del merito avevano rilevato che l'ente delegato non era tenuto ad anticipare le somme occorrenti per la realizzazione dell'opera e che quindi la protrazione dell'occupazione biennale del bene da cui era derivato il danno al terzo proprietario, era stata dovuta alla mancata anticipazione della spesa da parte dell'ente delegante). (V 1395/72, mass n 357980; (V 1834/74, mass n 370041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)