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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974 (Rv. 370041 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OPERE PUBBLICHE DEL MINISTERO DEI LL PP - DELEGAZIONE ALL'IACP - NATURA - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUTO - SOLIDARIETA DEL MINISTERO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370041-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OPERE PUBBLICHE DEL MINISTERO DEI LL PP - DELEGAZIONE ALL'IACP - NATURA - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUTO - SOLIDARIETA DEL MINISTERO - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, qualora il ministero dei LL PP abbia affidato all'istituto per le case popolari l'esecuzione dell'opera pubblica (nella specie, costruzione di case popolari), compresa in detta esecuzione l'occupazione del terreno indispensabile per il compimento dell'opera, all'ente delegato e attribuita la Competenza originariamente propria del delegante, che lo pone, nei limiti della delega, nella stessa posizione di quest'ultimo, con il potere di provvedere in nome proprio, e non quale rappresentante del delegante. Pertanto, il delegato assume responsabilita diretta nei confronti del terzo espropriato, sia per il pagamento delle indennita dovute (salvo il diritto al rimborso delle spese occorse per la esecuzione della delega) sia per il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima protrazione del periodo di occupazione temporanea, a meno che in tale illecito non abbia concorso anche il delegante o nei rapporti esterni o in quelli interni fra delegante e delegato. (Conf 3566'72, mass n 361549; 1395'72, mass n 357980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)