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Sez. 1, Sentenza n. 4957 del 27/04/1993 (Rv. 482088 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione | Imposta di registro ed I.N.V.I.M. - Avviso di accertamento - Nullità per difetto di motivazione - Deduzione per la prima volta innanzi alla commissione tributaria di secondo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482088-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione

In tema di imposta di registro e di I.N.V.I.M. la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione deve essere dedotta dal contribuente innanzi alla commissione tributaria di primo grado ed è quindi inammissibile la sua deduzione per la prima volta innanzi alla commissione tributaria di secondo grado.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)