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Sez. 5, Sentenza n. 8114 del 05/06/2002 (Rv. 554887 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | IRPEF e IVA - Avviso di accertamento - Vizio di difetto di Motivazione - Natura - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Affermazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554887-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di IRPEF e IVA, il vizio di <<nullità>> dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione(artt.42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972), deve essere inteso come vizio di <<annullabilità>>; ne consegue che esso deve necessariamente (artt. 61 d.P.R. n. 600 del 1973 e 59 del d.P.R. n. 633 del 1972) essere dedotto dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria di primo grado, e che si riveli inammissibile la sua deduzione per la prima volta innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 59, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)