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Sez. 3, Sentenza n. 11298 del 15/11/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207033 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | U.S.L. - Direttore sanitario e Presidente o Commissario Regionale - Competenze e responsabilità - Fattispecie: segnalazioni pervenute prima dell'insediamento.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

Nell'ambito della legislazione antinfortunistica, nella quale può ricomprendersi quella di tutela dell'igiene sul lavoro, chi è addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa assume la posizione di garante dell'osservanza delle norme sopra indicate. In particolare, nell'ambito della U.S.L., al direttore sanitario spetta la vigilanza e l'organizzazione tecnico-sanitaria, mentre al Presidente della stessa o al Commissario Regionale compete il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale. (La S.C. ha altresì osservato, quanto alle segnalazioni pervenute prima dell'insediamento dei responsabili, delle quali si escludeva la possibilità di conoscenza, che nell'ambito contravvenzionale la penale responsabilità può essere riconosciuta indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa e che nella specie è indubbio che tale responsabilità sussista poiché per il retto funzionamento di ogni ufficio è doveroso per ogni funzionario rendersi conto anche degli atti pervenuti prima del suo insediamento).

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)