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Sez. 3, Sentenza n. 9667 del 26/06/2000 Ud. (dep. 14/09/2000) Rv. 216819 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Presidente o commissario straordinario di una ASL o di un ente ospedaliero - Obblighi di controllo - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216819-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Nell'ambito della legislazione antinfortunistica al presidente o commissario straordinario di una A.S.L. o di un ente ospedaliero spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'ente cui egli è preposto; il che comporta anche l'obbligo di prendere conoscenza, specie quando ne sia stata segnalata l'esistenza, di atti, relazioni, suggerimenti e denunce risalenti anche a prima del suo insediamento: (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, commissario straordinario e legale rappresentante di un ente ospedaliero, in ordine al reato di lesioni colpose in danno di una dipendente infortunatasi nel far uso di una macchina lavatrice priva dei prescritti dispositivi di sicurezza rilevando, sulla scorta di quanto accertato dal giudice di merito, che allo stesso imputato era stato più volte segnalato lo stato di usura di impianti e macchinari in dotazione all'Ente, ivi compresi quelli del reparto lavanderia).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)