Sez. U, Sentenza n. 491 del 17/02/1973 (Rv. 362498 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - PER CUMULO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA CONTRO LO STRANIERO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - PER CUMULO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA CONTRO LO STRANIERO - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di connessione per cumulo soggettivo, la presenza di convenuti soggetti alla giurisdizione italiana basta da sola a determinare la Competenza giurisdizionale del giudice italiano nei confronti di tutti, indipendentemente da qualsiasi esame della fondatezza della domanda proposta contro il convenuto straniero. (V 1257/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)