Sez. U, Sentenza n. 6035 del 14/11/1981 (Rv. 416820 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - DANNI - IN GENERE - MERCE IN CORSO DI NAVIGAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA MERCE - DOMANDA PROPOSTA CONTRO IL VETTORE DALL'ACQUIRENTE GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - GIURISDIZIONE ITALIANA - DOMANDE CONTESTUALMENTE PROPOSTE CONTRO IL VENDITORE E L'ASSICURATORE STRANIERI - ESTENSIONE - CLAUSOLA PER ARBITRATO ESTERO CONTENUTA NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ED IN QUELLO DI ASSICURAZIONE DELLA MERCE EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ININFLUENZA.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - DANNI - IN GENERE - MERCE IN CORSO DI NAVIGAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA MERCE - DOMANDA PROPOSTA CONTRO IL VETTORE DALL'ACQUIRENTE GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - GIURISDIZIONE ITALIANA - DOMANDE CONTESTUALMENTE PROPOSTE CONTRO IL VENDITORE E L'ASSICURATORE STRANIERI - ESTENSIONE - CLAUSOLA PER ARBITRATO ESTERO CONTENUTA NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ED IN QUELLO DI ASSICURAZIONE DELLA MERCE EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ININFLUENZA.*
In tema di trasporto marittimo, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria, per danni subiti dalla merce in corso di navigazione, che venga proposta contro il vettore dallo acquirente della merce medesima e giratario della polizza di carico, comporta, in applicazione del criterio di collegamento fissato dall'art. 4 n.3 cod. proc. civ., l'affermazione della giurisdizione stessa anche sulle domande che quell'acquirente contestualmente proponga contro il venditore e l'assicuratore del carico, stranieri, per conseguire, sia pure in via alternativa, l'affermazione del loro Obbligo al ristoro di detto danno, atteso che, in tale ipotesi, si verifica una connessione di domande per cumulo soggettivo. Questo estendersi della giurisdizione del giudice italiano, in applicazione della suddetta norma, non può trovare deroga per il caso in cui i contratti di compravendita e di Assicurazione della merce contengano un patto per arbitrato estero, validamente stipulato alla stregua della convenzione internazionale di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), in quanto la disciplina di tale convenzione non esclude le regole della connessione accolte dai singoli stati contraenti, quale criterio per attrarre nella loro giurisdizione le cause che altrimenti, per norma di legge o per atto di autonomia privata, spetterebbero al giudice di altro stato. (V 2752/77, mass n 386402; (V 491/73, mass n 362498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Navig. art. 419, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 435, Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 467, Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)