Sez. L, Sentenza n. 5736 del 22/05/1991 (Rv. 472289 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratto individuale di lavoro - In genere | Stipulazione da parte di un pubblico dipendente - Violazione del divieto di esercitare commerci, industrie o professioni - Incidenza sulla validità del contratto - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratto individuale di lavoro - In genere
La trasgressione, da parte del pubblico dipendente, del divieto di esercitare il commercio, l'industria o alcuna professione può comportare sanzioni disciplinari, ma non implica l'invalidità del contratto di lavoro privato stipulato in violazione dello stesso divieto e non esclude quindi che tale contratto produca i suoi normali effetti anche sul piano previdenziale ed assistenziale. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha giudicato corretta la decisione dei giudici di merito, secondo cui la legittimità dell'iscrizione all'ENASARCO, sino all'entrata in vigore della legge n. 316 del 1968, non era esclusa dall'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di agente di commercio con la qualità di dipendente dell'INAM).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Legge 12/03/1968 num. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)