Sez. L, Sentenza n. 2171 del 25/02/2000 (Rv. 534433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Stipulazione da parte di un pubblico dipendente - Violazione del prescritto divieto - Incidenza sulla validità del contratto di lavoro - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
La trasgressione, da parte del pubblico dipendente, del divieto di svolgere un'attività retribuita alla dipendenze dei privati può comportare sanzioni disciplinari, ma non implica l'invalidità del contratto di lavoro privato stipulato in violazione del divieto e non esclude quindi che tale contratto produca i suoi normali effetti anche sul piano previdenziale e assistenziale. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo aver affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra un insegnante elementare ed un'azienda agricola, aveva ritenuto che la coesistenza di tale rapporto di lavoro con il rapporto di pubblico impiego non escludeva l'obbligo datorile di costituire il conseguente rapporto previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)