Sez. 2, Sentenza n. 15437 del 07/07/2006 (Rv. 591325 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Obbligazione di garanzia - Impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa - Novazione - Configurabilità - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
In tema di compravendita, l'esistenza di un accordo novativo - in virtù del quale le parti abbiano estinto l'originaria obbligazione di garanzia prevista dall'art.1490 cod. civ. sostituendola con altra avente ad oggetto l'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa - costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)