Sez. 1, Sentenza n. 310 del 18/11/1996 Ud. (dep. 21/01/1997) Rv. 206632 - 01
ARMI - IN GENERE | Balestra - Arma propria - Esclusione - Strumento da punta atto ad offendere - Sussistenza - Porto abusivo - Configurabilità del reato di cui all'art.699 cod. pen. - Esclusione - Reato di cui all'art.4 comma secondo dell'art.4 comma secondo della legge 18 aprile 1975 n.110 - Sussistenza - Ragioni.
ARMI - IN GENERE
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani; ne consegue che il relativo porto } punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art.4 secondo comma della legge 18 aprile 1975 n.110. (Nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha altresì precisato che il Ministero dell'Interno, con circolare n.559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 in data 16 dicembre 1995, ha esplicitamente riconosciuto che "le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, comma secondo della legge n. 110/75 e 45, comma secondo del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)