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Sez. 1 - , Sentenza n. 22341 del 07/04/2021 Ud. (dep. 08/06/2021) Rv. 281392 - 01

ARMI - IN GENERE | Balestra - Arma propria - Esclusione - Strumento da punta atto ad offendere - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281392-01

ARMI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)