Sez. L, Sentenza n. 593 del 09/02/1977 (Rv. 384140 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DALL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DALL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970.*
L'art 2103 cod civ, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi con la legge 20 maggio 1970 n 300, vietava al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni riconosciute al lavoratore, salvo che la modifica non fosse stata giustificata da reali esigenze organizzative dell'impresa. Tale norma consentiva, peraltro, alle parti di concludere, nuovi accordi incidenti sul contenuto del rapporto, anche con riguardo alla modifica delle mansioni originarie e della relativa retribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)