Sez. 5, Sentenza n. 9390 del 20/04/2007 (Rv. 598190 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI | Rimborso dell'importo liquidato, senza emissione di atto impositivo, contestualmente alla registrazione - Richiesta - Termine - Triennale - Decorrenza - Dalla data di registrazione ex art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI
In tema di imposta di registro, nel caso di registrazione di un atto e di contestuale pagamento dell'importo liquidato senza emissione di autonomo atto impositivo, il termine per la richiesta di rimborso di quanto si assume erroneamente pagato è, ai sensi dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quello triennale, decorrente dalla data di registrazione, e non quello previsto per l'impugnazione degli atti impositivi o per il silenzio rifiuto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, prima, e dall'art.19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poi, avendo il legislatore parificato, ai fini dell'impugnazione, il pagamento dell'imposta effettuata sulla base della liquidazione contestuale alla registrazione al versamento diretto (nella specie è stato pertanto affermato che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la contestazione dell'ammontare dell'imposta, da parte del contribuente, dovesse essere effettuata mediante impugnazione della liquidazione contestuale e non già, come invece sarebbe stato corretto, mediante istanza di rimborso nel triennio ed eventuale ricorso avverso il silenzio rifiuto, come tempestivamente avvenuto).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)