Sez. 5, Sentenza n. 10895 del 10/07/2003 (Rv. 564965 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Retroattività delle disposizioni più favorevoli - Rimborso delle imposte già pagate - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In tema di imposta di registro, l'art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede - dopo aver disposto l'efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti alla generale condizione che, alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R., penda la relativa controversia - che "al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso", deve essere interpretato nel senso che al rimborso dell'imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), sia pendente, alla data dell'1 luglio 1986, controversia sul relativo rapporto tributario, e, quindi, il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato; nel caso, invece, in cui l'imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o, comunque, pagata in mancanza di provvedimento di imposizione, a condizione che sia stata tempestivamente presentata, entro la data anzidetta, la domanda di restituzione dell'imposta stessa.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)