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Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014 (Rv. 632982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Criteri - Questione rilevabile d'ufficio - Difetto di legittimazione passiva - Pronuncia del giudice di primo grado - Sentenza impugnata nella sua globalità - Ragioni dell'impugnazione - Grado di specificità correlato alla motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Mancanza - Giudicato interno e relativa preclusione processuale - Riproposizione della questione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva che, eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame ad esercitare il proprio potere di rilevazione "ex officio", una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno"), che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza resa da quest'ultimo, di dichiarare inammissibile la doglianza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)