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Sez. 1, Sentenza n. 5493 del 12/04/2001 (Rv. 545880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | In genere - Criteri - Questione rilevabile d'ufficio (nella specie: difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti) - Pronuncia del giudice di primo grado - Sentenza impugnata nella sua globalità - Ragioni dell'impugnazione - Sufficiente grado di specificità, correlata alla motivazione della sentenza impugnata - Mancanza - Conseguenze - Giudicato interno e relativa preclusione processuale - Riproposizione della questione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La specificità dei motivi - richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. per la rituale proposizione dell'atto di appello - esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva che - eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti - qualora la decisione di tale questione da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione (essendosi l'appellante limitato a notificare l'appello ed a concludere anche nei confronti di detti convenuti, la cui legittimazione era stata esclusa), si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice d'appello ad esercitare il proprio potere di rilevazione "ex officio", una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno"), che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza d'appello, di dichiarare inammissibile la doglianza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)