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Sez. T, Sentenza n. 1155 del 20/01/2026 (Rv. 677716-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU | Art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esclusione o riduzione - Aree improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti speciali - Denunzia originaria o di variazione - Necessità - Omissione - Decadenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677716-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU

In tema di TARSU, l'esclusione o la riduzione dell'imposta, per la presenza di aree improduttive di rifiuti o destinate alla produzione di rifiuti speciali, non consegue automaticamente alla mera sussistenza dei relativi presupposti di fatto previsti dalla legge, ma è subordinata alla presentazione, da parte del contribuente, dell'apposita denuncia originaria o di variazione, che costituisce "condicio sine qua non" per il riconoscimento del beneficio; ne consegue che, in mancanza di tale adempimento, il contribuente incorre, pur in assenza di una espressa previsione, nella decadenza dalla agevolazione, trattandosi di conseguenza chiaramente desumibile dal sistema normativo, essendo tale onere impositivo connaturale alla complessiva gestione dei rifiuti in termini funzionali alla copertura preventiva del relativo costo.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)