Sez. 4, Sentenza n. 1077 del 10/04/1996 Cc. (dep. 23/04/1996) Rv. 204445 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - In genere | Produzione nell'ordinamento nazionale degli effetti previsti dalla legge sin dal momento del riconoscimento - Automaticità - Sussistenza - Applicazione di pena accessoria - Possibilità - Condizionamento al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero - Esclusione - Fattispecie.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - In genere
Poiché il termine sentenza contenuto nella formulazione dell'art. 12 cod. pen. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un'accusa penale assunta da un'autorità giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell'ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 citato. Poiché tra tali effetti rientra l'applicabilità dell'art. 29, comma primo, cod. pen., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l'applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell'applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non era consentita l'applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)