Sez. 6, Sentenza n. 23851 del 24/04/2013 Cc. (dep. 31/05/2013) Rv. 255743 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Applicazione di una pena accessoria discrezionale - Obbligo di specifica motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
L'applicazione di una pena accessoria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice deve essere specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera. (Fattispecie relativa all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)