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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4035 del 20/02/2018 (Rv. 648476 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Esecuzione intrapresa da società di fatto - Opposizione all'esecuzione - Pendenza di giudizio relativo all’accertamento dell’estinzione della società procedente - Pregiudizialità - Sospensione necessaria del giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento - Regolamento di competenza.
Stato
decisa il 2018-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648476-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione, emessa in pendenza del giudizio di cognizione in cui si controverteva dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese della società che aveva agito "in executivis").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)