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Sez. 3, Ordinanza n. 15909 del 13/06/2008 (Rv. 603370 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza appellata - Opposizione all'esecuzione - Sospensione necessaria del giudizio in pendenza dell'appello - Esclusione anche in caso di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo - Fondamento - Assenza di rapporto di pregiudizialità.
Stato
decisa il 2008-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603370-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)