Sez. L, Sentenza n. 1338 del 16/02/1985 (Rv. 439412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - ESTREMI - INVITO RIVOLTO DAL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO DISCONOSCENDO IL CARATTERE IMPEDITIVO DELL'INFERMITÀ - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - ESTREMI - INVITO RIVOLTO DAL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO DISCONOSCENDO IL CARATTERE IMPEDITIVO DELL'INFERMITÀ - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
La contestazione dell'addebito che ai sensi del secondo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori deve precedere l'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, pena l'inefficacia della sanzione, pur non richiedendo formule sacramentali, deve però necessariamente contenere l'indicazione dei fatti addebitati al lavoratore e la non equivoca espressione della volontà del datore di lavoro di considerare gli stessi come illecito disciplinare. Pertanto non rappresenta una valida contestazione dell'addebito la comunicazione con cui il datore di lavoro si limita ad invitare il lavoratore assente per malattia a riprendere il servizio, disconoscendo il carattere impeditivo della sua infermità. (V 3449/84, rivista n 435465; (V 4014/79, mass n 400487).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)