Sez. L, Sentenza n. 359 del 17/01/1996 (Rv. 495472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Tipicità - Portata - Applicazione di una sanzione prevista dal contratto collettivo utilizzando una espressione lessicale diversa e di significato equivalente - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il principio della tipicità delle sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro non esclude che una sanzione prevista dal contratto collettivo (nella specie, il " biasimo scritto")sia legittimamente applicabile da parte del datore di lavoro utilizzando all'uopo una espressione lessicale diversa e di significato equivalente (nella specie, la" deplorazione") giacché tipicità della sanzione non significa carattere sacramentale delle formule utilizzate per irrogarla, purché, previo il rispetto della prescritta procedura di garanzia la forma letterale utilizzata faccia riferimento ad elementi della fattispecie, quali la contestazione o le giustificazioni, tali da non consentire alcun dubbio circa il fatto che si tratti del provvedimento sanzionatorio terminale del procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)