Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 17/07/1979 (Rv. 400702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI MORATORI - DOMANDA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LE CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI MORATORI - DOMANDA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LE CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
L'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori e distinta da quella relativa al capitale e deve, percio, formare oggetto di una domanda espressamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale; ne consegue che deve ritenersi improponibile la domanda degli interessi moratori proposta per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello. (Conf 1075/76, mass n 379751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)