Sez. 2, Sentenza n. 2594 del 22/04/1980 (Rv. 406337 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSO AVVISO DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSO AVVISO DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE.*
L'omesso avviso della data di inizio delle operazioni peritali, prescritto dall'art 90 disp att cod proc civ, e causa di nullita della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado di intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di una ipotesi di nullita relativa che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza, restando altrimenti sanata. (Conf 5604/78, mass n 395380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)