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Sez. L, Sentenza n. 2834 del 26/04/1983 (Rv. 427748 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - COMUNICAZIONI - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CONSULENTE DI PARTE DELLE INDAGINI PREDISPOSTE DAL CONSULENTE D'UFFICIO - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427748-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - COMUNICAZIONI - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CONSULENTE DI PARTE DELLE INDAGINI PREDISPOSTE DAL CONSULENTE D'UFFICIO - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La violazione dell'Obbligo di comunicazione, al consulente tecnico di parte, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio (art. 91, secondo comma, disp. Att. Cod. proc. civ.) non produce nullità della consulenza di quest'ultimo, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, e va, comunque, dedotta tempestivamente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (V 2594/80, mass n 406337; (V 5604/78, mass n 393580; (V 1079/77, mass n 384704; (V 648/76, mass n 379298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)