Sez. 2, Sentenza n. 78 del 07/01/1993 (Rv. 480169 - 01)
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica | Presupposto - Attività compiuta senza "contemplatio domini" in nome proprio per conto altrui - Esclusione - Effetti - Costituzione di un rapporto fra mandante e terzo - inammissibilità - Conoscenza del mandato da parte di quest'ultimo - Irrilevanza.
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica
La ratifica contemplata dall'art. 1399 cod. civ. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza "contemplatio domini" abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente, non avendo rilevanza ai sensi dell'art. 1705 cod. civ., l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)