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Sez. 1, Sentenza n. 48289 del 18/06/2014 Cc. (dep. 20/11/2014) Rv. 261151 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Difensore dell'imputato non munito di procura speciale - Rinuncia all'impugnazione da lui stesso proposta - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261151-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

Il difensore di fiducia è legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse del condannato o dell'imputato, senza necessità di munirsi di apposita procura speciale rilasciata dal suo assistito. (In motivazione, la Corte ha osservato che al potere del difensore di produrre, attraverso l'autonomo diritto di impugnazione, effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato, deve corrispondere la facoltà di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame già proposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)