Sez. 1, Sentenza n. 1067 del 15/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216082 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Sottoscrizione - Del solo difensore non munito di procura speciale - Efficacia - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, in quanto egli, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, non ha tale facoltà , neanche ove abbia proposto egli stesso il gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)