Sez. L, Sentenza n. 710 del 16/02/1977 (Rv. 384290 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI - REALTA DEL LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - DEDUCIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI - REALTA DEL LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - DEDUCIBILITA.*
Se e vero che il licenziamento e le modalita di risoluzione del rapporto di lavoro non costituiscono di per se prova di un accordo novativo, ed e pertanto irrilevante la formale corrispondenza con la disciplina contrattuale individuale e collettiva, tuttavia dai motivi del licenziamento ben possono trarsi argomenti per ritenere - nel contesto delle risultanze probatorie - che esso e stato effettivo, e cioe e avvenuto nel quadro di un licenziamento collettivo per riduzione di personale giustificato da ragioni di ridimensionamento o di riorganizzazione dell'attivita aziendale. (V 1515/75, mass n 375110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)