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Sez. L, Sentenza n. 710 del 16/02/1977 (Rv. 384290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI - REALTA DEL LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - DEDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI - REALTA DEL LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - DEDUCIBILITA.*

Se e vero che il licenziamento e le modalita di risoluzione del rapporto di lavoro non costituiscono di per se prova di un accordo novativo, ed e pertanto irrilevante la formale corrispondenza con la disciplina contrattuale individuale e collettiva, tuttavia dai motivi del licenziamento ben possono trarsi argomenti per ritenere - nel contesto delle risultanze probatorie - che esso e stato effettivo, e cioe e avvenuto nel quadro di un licenziamento collettivo per riduzione di personale giustificato da ragioni di ridimensionamento o di riorganizzazione dell'attivita aziendale. (V 1515/75, mass n 375110).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)