Sez. L, Sentenza n. 1515 del 19/04/1975 (Rv. 375110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DI CATEGORIA E QUALIFICA - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DI CATEGORIA E QUALIFICA - ININFLUENZA.*
Qualora in relazione ad un rapporto di lavoro protrattosi nel tempo tra i medesimi soggetti siano intervenuti uno o piu licenziamenti o, comunque, cessazioni del rapporto, con immediata riassunzione del lavoratore, senza che si sia verificata alcuna interruzione o, almeno, una interruzione di apprezzabile consistenza della prestazione lavorativa, il licenziamento o i licenziamenti o la cessazione devono presumersi fraudolenti e, malgrado l'apparente concorde volonta delle parti di risolvere il rapporto e costituirne uno nuovo, questo rimane unico e ininterrotto, ancorche tale volonta trovi formale corrispondenza nella disciplina contrattuale (individuale o collettiva) applicabile. Tale presunzione puo essere vinta solo dalla rigorosa prova, incombente al datore di lavoro, della effettivita dell'intento novativo, della sicura Mancanza di qualsiasi proposito fraudolento in danno del dipendente e della ragione determinante del licenziamento o cessazione e della riassunzione, che deve identificarsi in concrete cause obiettive o in particolari giustificate esigenze dell'azienda. Un superamento di tale presunzione non puo percio essere ritenuto solo sulla base della constatazione che, con il licenziamento, sia avvenuta la corresponsione dell'indennita di anzianita, accettata senza contestazioni dal lavoratore, e, con la riassunzione, si sia verificato un mutamento di mansioni o il passaggio da una qualifica determinata ad altra differente qualifica o alla categoria superiore, poiche anche in tale ipotesi, in Mancanza di altri elementi che realizzino in pieno la suindicata prova, si deve riconoscere l'unicita del rapporto, sempre integro ed identico nella sua specie e natura, anche se manifestantesi esteriormente nel suo normale svolgimento evolutivo, sia esso piu o meno graduale. (V 2285/72, mass n 359631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)