Sez. L, Sentenza n. 6573 del 02/12/1982 (Rv. 424200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - RICERCA DELL'EFFETTIVA PORTATA DELL'ESTENSIONE "ERGA OMNES" DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - RICERCA DELL'EFFETTIVA PORTATA DELL'ESTENSIONE "ERGA OMNES" DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CRITERI.*
Il criterio per ricercare l'effettiva portata dell'estensione erga omnes dei contratti collettivi prevista dalla legge 14 luglio 1959 n. 741 va desunto dall'organizzazione sindacale e dalla stessa contrattazione collettiva nell'ambito non di una tipologia astratta, bensì di quella concreta risultante dall'aggregazione spontanea di imprese e di lavoratori e dall'effettiva contrapposizione delle rispettive funzioni sindacali. Pertanto, se la contrattazione collettiva è intercorsa con determinate singole imprese, la sua disciplina non può che riguardare esclusivamente i rapporti di lavoro dei dipendenti di quelle e non già le altre che a tale contrattazione siano rimaste estranee. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che il C.C.n.L. 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie - reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501 dovesse trovare applicazione anche nei confronti del Banco di Napoli, non menzionato invece fra le imprese stipulanti). (Conf 1574/79, mass n 397920).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/12/1956, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)