Sez. U, Sentenza n. 1574 del 19/03/1979 (Rv. 397920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - SOGGETTI - AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO PREVISTI - NEI CONFRONTI DEL BANCO DI SICILIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - SOGGETTI - AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO PREVISTI - NEI CONFRONTI DEL BANCO DI SICILIA - ESCLUSIONE.*
I contratti collettivi per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie, resi efficaci erga omnes con decreti emessi in attuazione della delega conferita con la legge 14 luglio 1959 n 741, operano, con riguardo agli istituti di credito di diritto pubblico, solo nei confronti delle banche espressamente previste (banca nazionale del lavoro e monte dei Paschi di Siena), e non anche pertanto, nei confronti del Banco di Sicilia.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1927 num. 2211, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501, DPR 02/01/1962 num. 668, DPR 02/01/1962 num. 934 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)