Sez. 1, Sentenza n. 230 del 15/02/1966 Ud. (dep. 04/04/1966) Rv. 101076 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - 'SCIPPĂ’ - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - 'SCIPPĂ’ - ESTREMI.*
Nel furto con destrezza, o scippo, la rapida mossa, o lo strappo abilmente posto in essere con la sola energia fisica che e sufficiente a togliere la cosa di dosso al derubato preso alla sprovvista, deve considerarsi pur sempre una violenza esercitata sulla cosa, non sulla persona.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)