Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 21/06/2000 (Rv. 537856 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Procedimento di revisione delle disposizioni relative al mantenimento dei figli in regime di separazione o di divorzio - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 e ss. cod.civ.) né ad essa assimilabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)