Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 07/03/1990 (Rv. 465714 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ALIMENTI - INAPPLICABILITÀ - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ALIMENTI - INAPPLICABILITÀ - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO - APPLICABILITÀ.*
Il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 che pone una precisa deroga, per i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, la deroga alla predetta sospensione prevista per le controversie in materia di alimenti, non si estende alle diverse controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in regime di separazione dei coniugi. (Conf 1819/80, mass n 405423, sulla seconda parte; (Conf 149/77, mass n 383644, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)