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Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 25/03/1987 (Rv. 452005 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - CONTENUTO - DIVIETO DI EDIFICARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AMOVIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPORTANTE MAGGIORI ONERI PER IL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - TRASCRIZIONE SPECIFICA - INDICAZIONE NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452005-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - CONTENUTO - DIVIETO DI EDIFICARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AMOVIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPORTANTE MAGGIORI ONERI PER IL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - TRASCRIZIONE SPECIFICA - INDICAZIONE NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - OBBLIGO.*

Il principio generale sub art. 1065 cod. civ. - per cui la servitù deve intendersi, salvo patto contrario, costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente - non soffre deroga con riguardo alla servitù di elettrodotto. Questa - come si desume anche dall'art. 122 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - salvo espressa limitazione contenuta nell'atto costitutivo, non comporta l'assoluta inedificabilità dell'area asservita, il cui proprietario può persino ottenere che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi diversamente le condutture e gli appoggi in caso di incompatibilità dell'opera costruenda con la servitù. Ne consegue che l'eventuale diversa clausola dell'atto costitutiva, fatta salva dal richiamato art. 122, che imponga ulteriori e maggiori restrizioni delle facoltà del proprietario del fondo servente deve specificamente essere trascritta (ex artt. 2643 e 2645 cod. civ.) e risultare dalla nota di trascrizione perché sia opponibile agli aventi causa dal costituente. (V 939/79, mass n 397106; (V 1688/74, mass n 369861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2645, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)