Sez. 1, Sentenza n. 939 del 12/02/1979 (Rv. 397106 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - AMOVIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI EDIFICABILITA DEL FONDO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - AMOVIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI EDIFICABILITA DEL FONDO.*
Per le servitu di elettrodotto amovibili l'art 122 del RD 11 dicembre 1933, n 1775, prevede che il proprietario del fondo asservito, il quale intenda eseguire costruzioni od installazioni, ha il diritto di ottenere il trasferimento della linea in altra idonea porzione del fondo e, conseguentemente, questo tipo di servitu non compromette la possibilita di sfruttare il suolo dal punto di vista edilizio, a meno che non sia provato che una certa limitazione in tal senso e in concreto prodotta dalla presenza della linea. (V 1663/77, mass n 385376).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)